Prima della sanzione dovrebbe arrivare una lettera (dall'Agenzia delle Entrate) che richiede conferma dello Stato Vaccinale e vi chiederà, probabilmente, di rispondere alla vostra ASL . A quella lettera sarebbe meglio rispondere La stessa, con qualche piccola modifica potrebbe essere usata anche all'Hub vaccinale. Una volta risposto, sicuramente l'Agenzia delle Entrate non farà quanto le chiedo e questo lo aggiungerò tra i punti del ricorso Ossia: Nonostante io abbia spedito la lettera .... in data... in risposta alla.... non mi è pervenuta alcuna riposta in merito e il loro silenzio conferma i miei dubbi sugli attuali "vaccini" IN TEORIA dovrebbe dunque arrivare prima la lettera dell'Ag. delle Entrate che vi dirà di informare la vostra ASL a mezzo raccomandata sulla vostra situazione vaccinale... alla quale rispondere entro pochi giorni. Una volta risposto, sicuramente, non otterremo nulla e allora DOVREBBE arrivare la sanzione. Il ricorso al GDP va fatto entro 30 giorni. Si può fare in presenza (una marca da bollo da 43 euro se non erro) oppure online e poi mandare una raccomandata AR con tutta la documentazione (Clicca qui per il ricorso) Questa è la Lettera di Risposta Spett. ASL..... Riscontro la Vostra comunicazione in merito al mio presunto inadempimento all’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS Cov-2 CON RIFERIMENTO (DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022 ART. 1) Art. 1 Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4-ter sono inseriti i seguenti: «Art. 4-quater (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni). - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2…” PREMESSO CHE Prevenzione della malattia: in campo medico, per prevenzione si intende il tentativo di evitare la comparsa di una malattia, o di una sua specifica manifestazione o di un suo aggravamento o recidiva fino a un possibile evento fatale, nonché il complesso delle procedure messe in atto a tale fine. (Treccani) La prevenzione delle infezioni (PCI, in inglese Infection prevention and control -IPC) secondo l’ISS, è un approccio pratico, basato sull’evidenza, il cui scopo è prevenire che pazienti e operatori sanitari vengano colpiti da infezioni evitabili. Secondo l’Istituto Mario Negri “l'infezione è un processo caratterizzato dall’ingresso nei tessuti” (attraverso il contagio) “di un agente patogeno (batteri, miceti, protozoi o virus) che, una volta all’interno, inizierà a moltiplicarsi. Un’infezione quindi può essere: • muta, se asintomatica; • abortiva, se presenta solo leggeri sintomi; • manifesta, quando i sintomi sono clinicamente evidenti. Solo in quest’ultimo caso si parla di malattia, nello specifico infettiva, risultato di una complessa interazione tra il sistema immunitario dell’ospite e l'organismo estraneo.” ( https://www.marionegri.it/magazine/capacita-immunizzante-e-sterilizzante-vaccini-anti-covid) CONSIDERATO CHE Visto che: i “vaccini” covid non impediscono il contagio e la trasmissione del virus SARS-CoV-2, i dati odierni sui contagi esplosi tra i vaccinati lo confermano e non esistono (probabilmente per ovvie ragioni) studi certificati condotti da organi indipendenti che dimostrino inequivocabilmente il contrario Visto che in data 03/04/2022 il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri riportava 5.077.314 guariti post seconda/unica dose (a conferma ulteriore che i “vaccini” non prevengono l’infezione) Visto che Adkronos del 04/04/2022 riportava le parole di Walter Ricciardi: “Oggi chi ha 2 dosi non è vaccinato” https://www.adnkronos.com/variante-xe-omicron-ricciardi-oggi-chi-ha-2-dosi-non-e-vaccinato_vU4yJ27fnN8i0ERdRKxYd Visto che il 15 marzo 2022 il prof. Crisanti ha affermato che: “la maggior parte dei decessi sono rappresentati da persone vulnerabili seppur vaccinate” https://www.adnkronos.com/covid-italia-crisanti-ora-misure-inutili-se-non-dannose-proteggere-fragili_6rTItmsGRXGyTMuZ0v7OQR Visto che: negli ultimi 30 giorni, sono stati notificati 1.108.367 nuovi contagi di cui 251.412 non vaccinati (il 22,7%) e 856.955 vaccinati (il 77,3%) (Rapporto ISS del 5 gennaio 2022) Visto che: negli ultimi 30 giorni sono deceduti 1578 pazienti vaccinati e 1170 non vaccinati (Rapporto ISS del 5 gennaio 2022) Visto che: negli ultimi 30 giorni ci sono state 8473 ospedalizzazioni di pazienti vaccinati e 8278 pazienti non vaccinati. (Rapporto ISS del 5 gennaio 2022) Visto che: nel periodo preso in analisi dall’Istituto Superiore di Sanità che è compreso tra il 24 dicembre 2021 e il 23 gennaio 2022, nell’arco di un mese in Italia abbiamo avuto 44.173 persone ricoverate in ospedale con il COVID-19. Di queste, ben 28.478, pari cioè al 64,5% del totale dei ricoveri, erano vaccinate con una (1.437), due (18.024) e addirittura tre dosi (9.017). I ricoverati non vaccinati, invece, sono stati 15.695, pari al 35,5% del totale dei ricoverati. (Rapporto ISS del 16/02/2022) Visto che: Nel periodo preso in analisi dall’Istituto Superiore di Sanità compreso tra il 14 gennaio 2022 e il 13 febbraio 2022, sono stati riportati i seguenti numeri di infezioni di soggetti vaccinati: 717.143 con 3 dosi, 439.413 con ciclo completo terminato da meno di 120 giorni, 848.833 con ciclo completo terminato da oltre 120 giorni, 102.315 con ciclo vaccinale incompleto, per un totale di 2.107.704 infezioni riscontrate in soggetti vaccinati nell'arco di 30 giorni, a ulteriore conferma che questi farmaci denominati "vaccini" non prevengono l'infezione e la trasmissione di essa. (Rapporto (ISS del 16/02/2022) Visto che: il VAERS ( i cui dati, oltretutto, riguardano per il 90% gli Stati uniti d’America e quindi appena il 4,15% della popolazione mondiale) aggiornato al 31 dicembre 2021 rilevava 1.876.973 effetti totali avversi (in 30 anni di circa 70 vaccini) e di questi 1.016.999 appartenenti a un (1) solo anno di vaccini Covid il che significa che in 30 anni, circa 70 vaccini (60 solo negli Stati Uniti) hanno prodotto 859.974 effetti collaterali dichiarati mentre i 3 vaccini principali covid in 1 solo anno ha prodotto 1.016.999 effetti collaterali - VAERS è il Vaccine Adverse Event Reporting System messo in atto nel 1990. Si tratta di un sistema di segnalazione volontario che si stima rappresenti solo l'1% (vedi Rapporto Lazarus) delle lesioni da vaccino ( https://openvaers.com/images/r18hs017045-lazarus-final-report-20116.pdf ) . Open VAERS è costruito dai dati HHS disponibili per il download su vaers.hhs.gov. Visto che: Secondo AIFA (nonostante la enorme sottostima dei numeri della Farmacovigilanza passiva rispetto a quella attiva) nel periodo gennaio-settembre 2021 rilevava 14.605 effetti collaterali gravi a causa dei “vaccini” covid contro 91 effetti collaterali gravi del vaccino anti influenzale nel periodo ottobre 2019-marzo 2020. Visto che, da un articolo pubblicato su CNBC il 10 gennaio 2022 persino l’amministratore delegato di Pfizer , Bourla, (ossia una delle aziende che stanno guadagnando miliardi di dollari grazie alla vendita di questi “vaccini”) ha affermato che: “Le due dosi non sono sufficienti per l'omicron", "Abbiamo visto molto chiaramente con la seconda dose che la prima cosa che abbiamo perso è stata la protezione contro le infezioni" e sempre Bourla ha affermato che “non è chiaro per quanto tempo una dose di richiamo (terza dose o booster) fornirà protezione contro il Covid” (“Bourla said it’s unclear how long a booster dose will provide protection against Covid”) e, sempre pubblicato nello stesso articolo si legge che, “ secondo i dati del Regno Unito, due dosi di vaccini Pfizer o Moderna sono efficaci solo per il 10% circa nel prevenire l'infezione da omicron 20 settimane dopo la seconda dose” Visto che: nel rapporto agli investitori di Pfizer del 08 febbraio 2022, a pagina 39 è stato riportato che: “Vi è il rischio che un maggiore utilizzo del vaccino o di Paxlovid porti ad ulteriori informazioni sull’efficacia, la sicurezza o altri sviluppi, incluso il pericolo di ulteriori reazioni avverse, alcune delle quali possono essere gravi” si legge a pagina 39 del rapporto. Mentre a poche righe di distanza si accenna ai rischi economici derivanti dalla “possibilità che il Covid19 diminuisca in severità o diffusione o che scompaia interamente” Visto che in un articolo pubblicato il 18 gennaio 2022 da ABC News sulla situazione in Israele ( https://abcnews.go.com/Health/wireStory/israel-study-4th-vaccine-shows-limited-results-omicron-82312196 ) riferendosi alla quarta dose del “vaccino” ha riportato : "la quarta dose offre solo una difesa parziale contro il virus", ha affermato il dottor Gili Regev-Yochay, direttore dell'unità per le malattie infettive dell'ospedale. "I vaccini, che erano più efficaci contro le varianti precedenti, offrono meno protezione rispetto all'omicron".” Visto che: Un recente studio pubblicato il 25 gennaio 2022 su JAMA Network, ( https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2788346 ) mostra un rischio di probabilità di soffrire miocarditi o pericarditi dopo la vaccinazione con mRNA COVID fino a 130 volte maggiore rispetto a prima della vaccinazione Visto che: a conferma che si tratti di terapie (in quanto, come affermato da molteplici scienziati non è possibile creare vaccini efficaci per virus che mutano continuamente( c'è un ulteriore studio (preprint) pubblicato il 15/02/2022. Uno studio sulla quarta dose (visto che la terza poi perde di efficacia nuovamente dopo poco tempo) nel cui abstract riporta: " (...)"di 1050 operatori sanitari idonei, 154 e 120 sono stati scelti per ricevere rispettivamente BNT162b2 (Pfizer) e mRNA1273 (Moderna) in confronto a 426 del [gruppo di] controllo di pari età. I destinatari di entrambi i tipi di vaccino hanno avuto un aumento di circa 9-10 volte delle IgG e dei titoli neutralizzanti entro 2 settimane dalla vaccinazione e un aumento di 8 volte della neutralizzazione di Omicron VOC vivi, ripristinando i valori misurati dopo la terza dose di vaccino. Le infezioni erano comuni, per lo più molto lievi, ma con elevate cariche virali. L'efficacia del vaccino contro le infezioni è stata del 30% (95% CI: da -9% a 55%) e dell'11% (95% CI: da -43% a + 43%) rispettivamente per BNT162b2 e mRNA1273,. Reazioni avverse locali e sistemiche sono state riportate rispettivamente nell'80% e nel 40%. CONCLUSIONI La quarta dose di mRNA di COVID-19 riporta i titoli anticorpali al picco post-terza dose. La scarsa efficacia nella prevenzione delle infezioni da Omicron lievi o asintomatiche e il potenziale infettivo dei casi di svolta aumentano l'urgenza dello sviluppo di vaccini di prossima generazione." (Lo Studio: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.02.15.22270948v1 ) Visto che un nuovo studio svedese (peer reviewed) pubblicato il 25/02/2022 afferma che l'mRNA di Pfizer si integra davvero nel nostro DNA Per oltre un anno, ci è stato detto che i vaccini mRNA, inclusi Pfizer e Moderna, non si integrano con il DNA delle cellule umane. Tuttavia, lo studio svedese pubblicato su Current Issues of Molecular Biology afferma il contrario. Studi di laboratorio svedesi mostrano che l'mRNA dei "vaccini" si integra nel DNA cellulare umano. Ciò significa che un'iniezione del vaccino Pfizer, anche una sola volta, può cambiare in modo permanente il DNA delle cellule colpite. Questo ultimo studio e tutti quelli che si sono succeduti e si succederanno dimostrano ulteriormente quante incognite ci siano, quanto ancora ci sia da studiare su questi farmaci e, pertanto, quanto pericoloso possa essere continuare a distribuirli senza che ci siano delle certezze, comprovabili oggettivamente da organismi indipendenti, sulla loro sicurezza. https://www.mdpi.com/1467-3045/44/3/73/htm Visto che I dati Pfizer rilasciati di recente mostrano che il vaccino mRNA COVID-19 può causare 1.291 diversi eventi avversi L’elenco include: danno renale acuto, mielite flaccida acuta, anticorpo anti-sperma positivo, embolia del tronco cerebrale, trombosi del tronco cerebrale, arresto cardiaco, insufficienza cardiaca, trombosi ventricolare cardiaca, shock cardiogeno, vasculite del sistema nervoso centrale, morte neonatale, trombosi venosa profonda, encefalite tronco cerebrale, encefalite emorragica, epilessia del lobo frontale, schiumosi alla bocca, psicosi epilettica, paralisi facciale, sindrome da distress fetale, amiloidosi gastrointestinale, crisi tonico-clonica generalizzata, encefalopatia di Hashimoto, trombosi vascolare epatica, riattivazione dell’herpes zoster, epatite immuno-mediata, malattia polmonare interstiziale, embolia venosa giugulare, epilessia mioclonica giovanile, danno epatico, basso peso alla nascita, sindrome infiammatoria multisistemica nei bambini, miocardite, convulsioni neonatali, pancreatite, polmonite, parto morto, tachicardia, epilessia del lobo temporale, autoimmunità testicolare, infarto cerebrale trombotico, diabete mellito di tipo 1, venoso trombosi neonatale e trombosi dell’arteria vertebrale tra 1.246 altre condizioni mediche dopo la vaccinazione. ( https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/pfizer-doc-5.3.6-postmarketing-experience.pdf#page=30 ) Visto che: un articolo pubblicato su Nature il 26 ottobre 2021 riportava che "Indagini approfondite hanno rivelato consistenti alterazioni fisiopatologiche dopo la vaccinazione con i vaccini COVID-19 (www.nature.com/articles/s41421-021-00329-3 Faccio presente che la norma che prevede l’obbligo predetto (art. 4 quater del decreto-legge 44/2021) è costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 1, 4, 13, 32, 35 e 36 cost. nonché illegale per contrasto con gli artt. 3, 15, 16 e 21 della Carta di Nizza e con il Regolamento UE 953/2021. Le pubbliche amministrazioni e i singoli funzionari ai sensi dell’art. 28 cost. rispondono dei danni cagionati dalla violazione delle norme dell’Unione Europea per cui invito e diffido codesta Amministrazione a voler disapplicare, come doveroso, le norme concernenti l’obbligo di vaccinazione per gli ultracinquantenni in quanto illegali. In difetto mi riservo di agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del Vostro comportamento illegale. La Repubblica Italiana non può impormi un trattamento sanitario, oltretutto ancora in fase di sperimentazione atteso che in base alle determine AIFA numeri 154/2020, 1/2021, 18/2021 e 49/2021 i risultati della fase 3 di sperimentazione dei vaccini contro la malattia Covid-19 saranno resi pubblici a far data dal 2023 e sino al 2024, a seconda dei diversi vaccini. SONO DISPOSTO AD OTTEMPERARE ALL’OBBLIGO VACCINALE SE LA MIA ASL o chi di competenza Mi fornirà 1) Una garanzia scritta che tale vaccinazione , come recita il DL a cui fa riferimento l'obbligo vaccinale, mi preverrà dal contrarre l’infezione (si fa riferimento alla letteratura medico-scientifica e quindi secondo quanto affermato e riportato dall’Istituto Mario Negri), pertanto non mi contagerò, non contagerò e non mi ammalerò 2) Una garanzia scritta che, nonostante l’elevato numero di effetti avversi riportati da milioni di dati e testimonianze, non avrò alcun tipo di effetto collaterale né immediato tantomeno nel lungo periodo. 3) Una nota scritta da aggiungere al consenso informato , che io dovrò sottoscrivere in fase di vaccinazione, nella quale dovrà essere riportato che la mia vaccinazione è subordinata ad un obbligo/coercizione, pena una sanzione pecuniaria. P.S. Un mancato Vostro riscontro sarà interpretato come una impossibilità, da parte Vostra, di potere garantire quanto richiestoVi. Cordiali Saluti Luogo …………………………. Data ____________________ Firma -----------------------------------
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AIUTIAMOCI: Siamo il popolo contro un gruppo di Burocrati servi di una Elite e che è pronta a sacrificare la salute del popolo per salvaguardare gli interessi di una cerchia ristretta di super ricchi! Sono mossi semplicemente da DENARO e POTERE DIFFIDATE degli avvocati populisti che propongono NORIMBERGA o Cause contro il governo. Queste, al momento, sono destinate a perdere. Il Processo di Norimberga fu fatto DOPO la caduta del regime. Se lo avessero fatto durante, non avrebbe portato a nulla. Oggi i governi attuali stanno, di fatto, invalidando quanto determinato allora. Questo vi fa capire chi abbiamo di fronte. Per questa ragione, legalmente, dobbiamo agire dal basso... Ben vengano le manifestazioni!!! Le azioni legali però devono essere MIRATE come un laser! Questa è una BOZZA di Difesa che cercherò di aggiornare. Un avvocato può renderlo più "formale" ma i punti essenziali sono quasi tutti menzionati Si parte dal presupposto incontestabile che questo obbligo vaccinale e questa sanzione (Ultimo DL che vorrebbe persino scavalcare la Costituzione!!) si basa su un ASSUNTO FALSO ossia che il "vaccino" prevenga l'infezione. Assunto smontato punto per punto e quindi il provvedimento non può dare luogo a procedere. IMPORTANTE: La sanzione NON va pagata assolutamente. L'importo esiguo di 100 euro è un Cavallo di Troia. Vogliono creare un precedente. Se paghi, di fatto, accetti che sia giusto "essere punito" per non esserti sottoposto ad una terapia sperimentale! Questo è folle. Da notare che questa sanzione la dovrebbero pagare anche i vaccinati al termine della loro "copertura" se non rinnovano con le successive dosi! Probabilmente prima della sanzione arriverà una lettera dell'Ag. delle Entrate per conoscere la tua situazione vaccinale. A questa lettera io risponderò con una raccomandata. La stessa, con qualche piccola modifica potrebbe essere usata anche all'Hub vaccinale. Una volta risposto, sicuramente l'Agenzia delle Entrate non farà quanto le chiedo e questo lo aggiungerò tra i punti del ricorso Ossia: Nonostante io abbia spedito la lettera .... in data... in risposta alla.... non mi è pervenuta alcuna riposta in merito e il loro silenzio conferma i miei dubbi sugli attuali "vaccini" IN TEORIA dovrebbe dunque arrivare prima la lettera dell'Ag. delle Entrate alla quale rispondere entro pochi giorni. Una volta risposto, sicuramente, non otterremo nulla e allora DOVREBBE arrivare la sanzione. Il ricorso al GDP va fatto entro 30 giorni. Si può fare in presenza (una marca da bollo da 43 euro se non erro) oppure online e poi mandare una raccomandata AR con tutta la documentazione. (CLICCA QUI per la LETTERA di eventuale risposta all'AGENZIA delle Entrate - se arriverà che può essere usato, con qualche piccola modifica, come modulo da presentare all'Hub Vaccinale) Al Giudice di Pace Vicolo San Domenico, 11 37122 VERONA Tel. xxxxxxx RICORSO (ex art. 22 L. 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche) Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ Nato/a il ______________ a ________________________________________________________ Residente in _____________________________________________________________________ Codice Fiscale ______________________________ telefono n. _________________________ e per gli effetti del presente atto domiciliato in __________________________________________ ________________________________________________________________________________ PREMESSO che in data ____________________________ ha ricevuto: Verbale di accertamento n. __________ emesso da ___________________________________ Ordinanza-ingiunzione n. __________ emessa da ____________________________________ Cartella esattoriale n. __________ emessa da ____________________________________ Avviso di mora n. __________ emesso da ____________________________________ Ricorre contro l’accertamento e la contestazione di cui sopra, per i seguenti CON RIFERIMENTO (DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022 ART. 1) Art. 1 Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4-ter sono inseriti i seguenti: «Art. 4-quater (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni). - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2…” PREMESSO CHE Prevenzione della malattia: in campo medico, per prevenzione si intende il tentativo di evitare la comparsa di una malattia, o di una sua specifica manifestazione o di un suo aggravamento o recidiva fino a un possibile evento fatale, nonché il complesso delle procedure messe in atto a tale fine. (Treccani) Immunità Acquisizione: da parte dell’organismo di capacità difensive specifiche dopo un’infezione, al fine di preservare l’individualità e l’integrità nei confronti di contaminazioni provenienti dall’ambiente esterno (Treccani) Essere Immune: essere refrattario nei confronti di una malattia infettiva, dell’azione di una tossina o di determinate sostanze chimiche (Treccani) Infezione e malattia: qual è la differenza secondo l’Istituto Mario Negri? L'infezione è un processo caratterizzato dall’ingresso nei tessuti di un agente patogeno (batteri, miceti, protozoi o virus) che, una volta all’interno, inizierà a moltiplicarsi. La presenza di organismi estranei all’interno di un organismo non sempre però si traduce in una malattia. L’evoluzione di un’infezione infatti dipende da numerosi e diversi fattori come, ad esempio, le caratteristiche dell’agente patogeno, lo stato di salute del sistema immunitario dell’ospite e da caratteristiche ambientali. Un’infezione quindi può essere: • muta, se asintomatica; • abortiva, se presenta solo leggeri sintomi; • manifesta, quando i sintomi sono clinicamente evidenti. Solo in quest’ultimo caso si parla di malattia, nello specifico infettiva, risultato di una complessa interazione tra il sistema immunitario dell’ospite e l'organismo estraneo. ( https://www.marionegri.it/magazine/capacita-immunizzante-e-sterilizzante-vaccini-anti-covid) All’hub di vaccinazione richiedendo per iscritto che venisse certificata la prevenzione dell’infezione e della malattia una volta effettuata la “vaccinazione”, questa è stata negata perchè, a detta dei medici vaccinatori, non era possibile. - (Per apporre questo dovreste andare all'Hub, pre stamparvi 2 moduli da fare firmare al vaccinatore. Primo Modulo. in cui il vaccinatore deve sottoscrivere che una volta vaccinato non sarai infettato (Prevenzione dell'infezione) e che non avrai effetti collaterali gravi e che sei la sotto coercizione a ricatto della sospensione dal lavoro o di una sanzione) Il Vaccinatore si Rifiuterà ovviamente. A quel punto gli mostrerai il secondo modulo in cui il vaccinatore dovrà firmare di RIFIUTARSI di attestare che il vaccino non ti farà infettare, che non avrai effetti collaterali e che è consapevole che tu sei la non per tua volontà ma perchè obbligato coercitivamente dal governo a pena la sospensione dal lavoro e/o sanzione) - Quasi certamente il vaccinatore si opporrà, ideale è se filmi tutto e, comunque, dovrai chiamare i carabinieri che attestino che il vaccinatore, a fronte delle tue richieste (specificarle) si è rifiutato di firmare. Questo sarà messo agli atti nel ricorso. (Questo punto può essere cambiato se mandate la lettera all'ASL affermando che avete mandato la lettera all'ASL che non vi ha risposto e quindi, implicitamente, ha ammesso di non potere assicurare l'assenza di effetti collaterali e la certezza della prevenzione dell'infezione) CONSIDERATO CHE Visto che: i “vaccini” covid non impediscono il contagio e la trasmissione del virus SARS-CoV-2, i dati odierni sui contagi esplosi tra i vaccinati lo confermano e non esistono (probabilmente per ovvie ragioni) studi certificati condotti da organi indipendenti che dimostrino inequivocabilmente il contrario Visto che in data 03/04/2022 il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri riportava 5.077.314 guariti post seconda/unica dose (a conferma ulteriore che i “vaccini” non prevengono l’infezione) Visto che: proprio a causa della palese inefficacia di tali farmaci i governi mondiali sono costretti a ricorrere a continui richiami “booster” (in Turchia sono già al quinto richiamo) tanto da doversi ritenere che non si tratti più di una “vaccinazione” ma di una Terapia poco efficace da ripetere costantemente Visto che secondo i dati del Ministero della Salute ad oggi i guariti dopo la seconda dose di vaccino sono oltre 4 milioni (a conferma che i vaccini NON prevengono l’infezione come recitato nel DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022 ART. 1) Visto che anche Il Secolo XIX in data 08 marzo 2022 ha riportato: “Omicron, studio britannico: “L’efficacia della dose booster comincia a diminuire dopo due mesi” https://www.ilsecoloxix.it/mondo/2022/03/08/news/omicron-studio-britannico-l-efficacia-della-dose-booster-comincia-a-diminuire-dopo-due-mesi-1.41284858 Visto che il 15 marzo 2022 il prof. Crisanti ha affermato che: “la maggior parte dei decessi sono rappresentati da persone vulnerabili seppur vaccinate” https://www.adnkronos.com/covid-italia-crisanti-ora-misure-inutili-se-non-dannose-proteggere-fragili_6rTItmsGRXGyTMuZ0v7OQR Visto che secondo quanto riportato dall’avv. Renate Holzeisen: “I “vaccini” non funzionano, bisogna infettare il maggior numero di persone possibile. Questo è quanto annunciato dal Ministero della Salute islandese. Da fine febbraio l’Islanda ha revocato tutte le restrizioni. È anche il primo paese a riconoscere il fallimento della campagna „vaccinale“. https://www.renate-holzeisen.eu/it/islanda-contagio-al-posto-della-vaccinazione/ Visto che le prime pagine (finalmente dopo una serie di ricorsi) pubblicate dalla Pfizer e che riguardano appena 2 mesi e mezzo di studi, e il cui dato più importante è costituito da 38 pagine intitolate “5.3.6 CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT REPORTS OF PF-07302048(BNT162B2)” ricevuto fino al 28-FEB-2021 (https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf ) riportano migliaia di “potenziali” (a detta di Pfizer) effetti collaterali anche letali, causati dal “vaccino” Visto che I dati Pfizer rilasciati di recente mostrano che il vaccino mRNA COVID-19 può causare 1.291 diversi eventi avversi L’elenco include: danno renale acuto, mielite flaccida acuta, anticorpo anti-sperma positivo, embolia del tronco cerebrale, trombosi del tronco cerebrale, arresto cardiaco, insufficienza cardiaca, trombosi ventricolare cardiaca, shock cardiogeno, vasculite del sistema nervoso centrale, morte neonatale, trombosi venosa profonda, encefalite tronco cerebrale, encefalite emorragica, epilessia del lobo frontale, schiumosi alla bocca, psicosi epilettica, paralisi facciale, sindrome da distress fetale, amiloidosi gastrointestinale, crisi tonico-clonica generalizzata, encefalopatia di Hashimoto, trombosi vascolare epatica, riattivazione dell’herpes zoster, epatite immuno-mediata, malattia polmonare interstiziale, embolia venosa giugulare, epilessia mioclonica giovanile, danno epatico, basso peso alla nascita, sindrome infiammatoria multisistemica nei bambini, miocardite, convulsioni neonatali, pancreatite, polmonite, parto morto, tachicardia, epilessia del lobo temporale, autoimmunità testicolare, infarto cerebrale trombotico, diabete mellito di tipo 1, venoso trombosi neonatale e trombosi dell’arteria vertebrale tra 1.246 altre condizioni mediche dopo la vaccinazione. ( https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/pfizer-doc-5.3.6-postmarketing-experience.pdf#page=30 ) Visto che nessuno oggi è in grado di affermare, con prove oggettive dimostrate da studi certificati da enti non finanziati direttamente o indirettamente dall’industria farmaceutica, che questi farmaci abbiano un rapporto beneficio/rischio estremamente alto a causa, oltretutto, dell’assenza di una farmacovigilanza attiva nel breve e lungo termine. Prova ulteriore è data dal fatto che si obbliga a firmare un consenso informato (che deresponsabilizza i produttori dei “vaccini” in caso di effetti collaterali anche gravi) e nessun medico si prende la responsabilità di certificare che il soggetto vaccinato non avrà effetti collaterali nel breve e lungo termine anche gravi e persino letali. Visto che: a conferma che si tratti di terapie (in quanto, come affermato da molteplici scienziati non è possibile creare vaccini efficaci per virus che mutano continuamente( c'è un ulteriore studio (preprint) pubblicato il 15/02/2022. Uno studio sulla quarta dose (visto che la terza poi perde di efficacia nuovamente dopo poco tempo) nel cui abstract riporta: " (...)"di 1050 operatori sanitari idonei, 154 e 120 sono stati scelti per ricevere rispettivamente BNT162b2 (Pfizer) e mRNA1273 (Moderna) in confronto a 426 del [gruppo di] controllo di pari età. I destinatari di entrambi i tipi di vaccino hanno avuto un aumento di circa 9-10 volte delle IgG e dei titoli neutralizzanti entro 2 settimane dalla vaccinazione e un aumento di 8 volte della neutralizzazione di Omicron VOC vivi, ripristinando i valori misurati dopo la terza dose di vaccino. Le infezioni erano comuni, per lo più molto lievi, ma con elevate cariche virali. L'efficacia del vaccino contro le infezioni è stata del 30% (95% CI: da -9% a 55%) e dell'11% (95% CI: da -43% a + 43%) rispettivamente per BNT162b2 e mRNA1273,. Reazioni avverse locali e sistemiche sono state riportate rispettivamente nell'80% e nel 40%. CONCLUSIONI La quarta dose di mRNA di COVID-19 riporta i titoli anticorpali al picco post-terza dose. La scarsa efficacia nella prevenzione delle infezioni da Omicron lievi o asintomatiche e il potenziale infettivo dei casi di svolta aumentano l'urgenza dello sviluppo di vaccini di prossima generazione." (Lo Studio: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.02.15.22270948v1 ) Visto che: Con DL 4 febbraio 2022 n. 5 il Governo ha stabilito alcune novità normative in merito alla disciplina delle certificazioni verdi, in vigore dal 5 febbraio scorso, una delle quali ( Modifiche all’art. 9 DL 52/2021) recita: “(...) per coloro che sono guariti in seguito al ciclo vaccinale primario o alla somministrazione della dose di richiamo la certificazione verde da guarigione ha validità a decorrere dall’avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo (comma 4bis)”, ossia una implicita ammissione del fatto che la vaccinazione non protegge dall’infezione. Visto che: Il dott. Alberto Donzelli riferendo in Senato alla Prima Commissione (Affari Costituzionali) - Audizione sul ddl 2488 (d.l. 221/2021 proroga stato d'emergenza e contenimento epidemia covid-19) e sul ddl 2489 ( d.l 229/2021 Certificazioni verdi covid-19 e sorveglianza attiva) riportata in video da Radio Radio il 19 gennaio 2021 riferiva (Trascrizione da video): "oggi parlerò della questione della prevenzione dell'infezione che dapprima con queste vaccinazioni è buona poi rapidamente diventa modesta poi nulla e addirittura negativa (sorpasso assoluto in infezioni tra vaccinati con dose doppia e non vaccinati)" (...)”Secondo i dati forniti dall' UK Security Health Agency nella settimana 51 c'è un'ulteriore esplosione (di casi) nel senso che è vero che la terza dose apparentemente frena le infezioni dai 70 anni in su però l'aumento assoluto di casi tra i vaccinati con doppia aumenta complessivamente di ben 25 per cento. Nella prima settimana di quest'anno si arriva a un aumento dell'85% “ “(...) nella seconda settimana di quest'anno che è l'ultima che è stata pubblicata in cui i non vaccinati hanno un vantaggio di 17 mila e 500 infezioni in meno, i vaccinati con dose doppia hanno un eccesso del 91 per cento cioè quasi raddoppiano” “ (...) nei dati di altre nazioni come Danimarca si è vista una situazione ancora più chiara nel senso che è stato pubblicato in preprint che i vaccinati Pfizer con due dosi hanno avuto la protezione da Omicron che nel primo mese è stata discreta, del 55 per cento inferiore a quella di Delta, ma tra il secondo e il terzo mese è piombata al 9 per cento. e tra i 3 e 5 mesi media di 4 mesi è andata sotto zero meno 76,5 per cento rispetto ai non vaccinati " “ (...) in quattro mesi di media la protezione da vaccino Pfizer nei danesi è risultata all'incirca 0 e la tendenza è un calo ulteriore" (lo Studio Danese) https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v2.full.pdf Tutto questo va totalmente in contrasto con quanto pronosticato dal dott. Sergio Abrigani del CTS che senza alcuno studio certificato in mano affermò che la protezione della Terza Dose sarebbe stata di 5-10 anni (Il Giornale del 9 novembre 2021). Affermazioni totalmente infondate che hanno portato il governo a insistere sull'obbligo di farmaci inefficaci e potenzialmente pericolosi e dannosi. https://www.ilgiornale.it/news/cronache/vaccino-perch-va-fatta-terza-dose-protetti-virus-altri-10-1987813.html Visto che: negli ultimi 30 giorni, sono stati notificati 1.108.367 nuovi contagi di cui 251.412 non vaccinati (il 22,7%) e 856.955 vaccinati (il 77,3%) (Rapporto ISS del 5 gennaio 2022) Visto che: negli ultimi 30 giorni sono deceduti 1578 pazienti vaccinati e 1170 non vaccinati (Rapporto ISS del 5 gennaio 2022) Visto che: negli ultimi 30 giorni ci sono state 8473 ospedalizzazioni di pazienti vaccinati e 8278 pazienti non vaccinati. (Rapporto ISS del 5 gennaio 2022) Visto che: nel periodo preso in analisi dall’Istituto Superiore di Sanità che è compreso tra il 24 dicembre 2021 e il 23 gennaio 2022, nell’arco di un mese in Italia abbiamo avuto 44.173 persone ricoverate in ospedale con il COVID-19. Di queste, ben 28.478, pari cioè al 64,5% del totale dei ricoveri, erano vaccinate con una (1.437), due (18.024) e addirittura tre dosi (9.017). I ricoverati non vaccinati, invece, sono stati 15.695, pari al 35,5% del totale dei ricoverati. (Rapporto ISS) del 16/02/2022) Visto che: Nel periodo preso in analisi dall’Istituto Superiore di Sanità compreso tra il 14 gennaio 2022 e il 13 febbraio 2022, sono stati riportati i seguenti numeri di infezioni di soggetti vaccinati: 717.143 con 3 dosi, 439.413 con ciclo completo terminato da meno di 120 giorni, 848.833 con ciclo completo terminato da oltre 120 giorni, 102.315 con ciclo vaccinale incompleto, per un totale di 2.107.704 infezioni riscontrate in soggetti vaccinati nell'arco di 30 giorni, a ulteriore conferma che questi farmaci denominati "vaccini" non prevengono l'infezione e la trasmissione di essa. (Rapporto (ISS del 16/02/2022) Visto che: il VAERS ( i cui dati, oltretutto, riguardano per il 90% gli Stati uniti d’America e quindi appena il 4,15% della popolazione mondiale) aggiornato al 31 dicembre 2021 rilevava 1.876.973 effetti totali avversi (in 30 anni di circa 70 vaccini) e di questi 1.016.999 appartenenti a un (1) solo anno di vaccini Covid il che significa che in 30 anni, circa 70 vaccini (60 solo negli Stati Uniti - https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/vaccines-list.html ) hanno prodotto 859.974 effetti collaterali dichiarati mentre i 3 vaccini principali covid in 1 solo anno ha prodotto 1.016.999 effetti collaterali - VAERS è il Vaccine Adverse Event Reporting System messo in atto nel 1990. Si tratta di un sistema di segnalazione volontario che si stima rappresenti solo l'1% (vedi Rapporto Lazarus) delle lesioni da vaccino ( https://openvaers.com/images/r18hs017045-lazarus-final-report-20116.pdf ) . Open VAERS è costruito dai dati HHS disponibili per il download su vaers.hhs.gov. Visto che: Secondo AIFA (nonostante la enorme sottostima dei numeri della Farmacovigilanza passiva rispetto a quella attiva) nel periodo gennaio-settembre 2021 rilevava 14.605 effetti collaterali gravi a causa dei “vaccini” covid contro 91 effetti collaterali gravi del vaccino anti influenzale nel periodo ottobre 2019-marzo 2020. Visto che: è stata scelta (incredibilmente) la farmacovigilanza passiva per l’inoculazione di massa di farmaci sperimentali e la letteratura medica dimostra che questa sottostima notevolmente gli eventi avversi rispetto ad una farmacovigilanza attiva che è notevolmente più precisa (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16343870/ , Rapporto Lazarus - https://openvaers.com/images/r18hs017045-lazarus-final-report-20116.pdf ) Visto che: non potrebbe esservi obbligo vaccinale avente ad oggetto farmaci sperimentali, tali essendo i “sieri” in questione, sottoposti a farmacovigilanza (passiva e non attiva), per i quali viene demandato al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di fornire la relazione finale sugli studi clinici Visto che: In Europa, nel 2021 (anno della vaccinazione di massa) si è avuto un incremento notevole di cosiddette “morti per tutte le cause” nella fascia di età compresa tra i 15 e i 74 anni, rispetto agli anni precedenti (Fonte Euromomo) Visto che non esistono studi pienamente valutati e certificati (peer reviewed) che garantiscano la sicurezza di questi “vaccini” nel breve, nel medio e nel lungo periodo (si ricorda che sono ancora solo autorizzati da EMA e la consegna dei risultati e quindi la teorica fine della sperimentazione avverrà tra maggio e luglio 2024 e, comunque, ci vorranno molti anni per determinare gli effetti collaterali nel lungo periodo - “Il Ceo di Moderna: “Servono almeno 10 anni per vedere gli effetti avversi” Il Fatto Quotidiano del 16 dicembre 2021) Visto che: non sarebbe possibile nel nostro ordinamento porre un obbligo vaccinale basato su farmaci sperimentali, ostando a ciò il regolamento UE 2014, artt. 28 e segg, e l’art. 32 ultimo comma Cost., il quale vieta trattamenti contrari alla dignità umana Visto che secondo uno studio pubblicato da CNN Health il 9 maggio 2017, circa un terzo dei farmaci approvati dalla FDA tra il 2001 e il 2010 sono stati coinvolti in una sorta di evento di sicurezza (https://edition.cnn.com/2017/05/09/health/fda-approval-drug-events-study/index.html ) Visto che tra il 2012 e il 2021 sono stati ritirati dal Commercio da FDA (perchè più o meno pericolosi) ben 12.787 farmaci ( https://www.maylightfootlaw.com/blogs/fda-drug-recall-statistics/ ) a dimostrazione che serve molto tempo per determinare la sicurezza di un farmaco e poterne valutare il reale rapporto rischio/beneficio Visto che: Scienziati internazionali e nazionali del calibro di Robert Malone, Luc Montagnier, Geert Vanden Bossche, Peter A. McCullough, Vladmir Zelenko, David Bauer, Omar Hamada, Kimchi Moyer, Alberto Donzelli, Pasquale AIese, Giovanni Frajese, Loretta Bolgan, Domenico Mastrangelo, Paolo Bellavite, Marco Cosentino, Patrizia Gentilini, Eugenio Serravalle, solo per fare alcuni nomi, hanno ripetutamente mostrato le loro perplessità verso questi “vaccini” sperimentali (si ricorda che sono ancora solo autorizzati da EMA e la consegna dei risultati e quindi la teorica fine della sperimentazione avverrà tra maggio e luglio 2024) e attualmente autorizzati in via condizionata per l’immissione sul mercato dell’Unione Europea (quindi anche in Italia) ai sensi e per l’effetto del regolamento (CE) 507/2006 dell’art. 14 bis. Regolamento 726/2004 Visto che: Il dottor Mike Yeadon, scienziato ed ex vice presidente di Pfizer in una recente intervista (8 gennaio 2022) ha ribadito che i “vaccini” anti covid sono estremamente tossici e pericolosi Visto che: Il prof. Premio Nobel Luc Montagnier ha nuovamente affermato in diretta nel comizio organizzato a Milano da Gianluigi Paragone che questi “vaccini” sono pericolosi, non prevengono la malattia, non immunizzano e anzi possono peggiorare la situazione (15 gennaio 2022 ore 17:00 Milano) Visto che, da un articolo pubblicato su CNBC il 10 gennaio 2022 persino l’amministratore delegato di Pfizer , Bourla, (ossia una delle aziende che stanno guadagnando miliardi di dollari grazie alla vendita di questi “vaccini”) ha affermato che: “Le due dosi non sono sufficienti per l'omicron", "Abbiamo visto molto chiaramente con la seconda dose che la prima cosa che abbiamo perso è stata la protezione contro le infezioni" e sempre Bourla ha affermato che non è chiaro per quanto tempo una dose di richiamo (terza dose o booster) fornirà protezione contro il Covid” (“Bourla said it’s unclear how long a booster dose will provide protection against Covid”) e, sempre pubblicato nello stesso articolo si legge che, “ secondo i dati del Regno Unito, due dosi di vaccini Pfizer o Moderna sono efficaci solo per il 10% circa nel prevenire l'infezione da omicron 20 settimane dopo la seconda dose” è chiaro, dunque, che non ci troviamo di fronte a “vaccini “ma a terapie, ancora in sperimentazioni i cui effetti collaterali a lungo termine sono sconosciuti e che dovranno essere sempre aggiornate, per l’appunto “terapie”, in quanto i coronavirus (quasi la totalità di virus influenzali sono coronavirus) mutano in continuazione e ci troveremo sempre di fronte a varianti. Visto che: nel rapporto agli investitori di Pfizer del 08 febbraio 2022, a pagina 39 è stato riportato che: “Vi è il rischio che un maggiore utilizzo del vaccino o di Paxlovid porti ad ulteriori informazioni sull’efficacia, la sicurezza o altri sviluppi, incluso il pericolo di ulteriori reazioni avverse, alcune delle quali possono essere gravi” si legge a pagina 39 del rapporto. Mentre a poche righe di distanza si accenna ai rischi economici derivanti dalla “possibilità che il Covid19 diminuisca in severità o diffusione o che scompaia interamente” Visto che in un articolo pubblicato il 18 gennaio 2022 da ABC News sulla situazione in Israele ( https://abcnews.go.com/Health/wireStory/israel-study-4th-vaccine-shows-limited-results-omicron-82312196 ) riferendosi alla quarta dose del “vaccino” ha riportato : "la quarta dose offre solo una difesa parziale contro il virus", ha affermato il dottor Gili Regev-Yochay, direttore dell'unità per le malattie infettive dell'ospedale. "I vaccini, che erano più efficaci contro le varianti precedenti, offrono meno protezione rispetto all'omicron".” SI EVINCE CHE Gli attuali farmaci denominati “vaccini” covid: a) non prevengono l’infezione; (Allo stato non esiste alcuna sostanza/farmaco autorizzata/o nell’UE e in Italia (neanche in via condizionata) per la prevenzione dalle infezioni da Sars-Cov-2. I cosiddetti “vaccini Covid 19, in uso in Italia non sono stati studiati, né tantomeno autorizzati, quali farmaci atti a prevenire l’infezione da Sars-Cov-2 e quindi l’infezione con il virus. b) non immunizzano c) hanno una efficacia blanda ed estremamente breve; d) ad oggi hanno prodotto un numero di effetti collaterali centinaia di volte maggiore del totale di tutti gli altri vaccini conosciuti (in 31 anni di osservazione “VAERS”). e) sono “vaccini” sperimentali e nonostante siano già emersi numerosi effetti collaterali anche gravi e letali nel breve termine non si conoscono gli effetti che potranno cagionare nel medio e lungo periodo in quanto per saperlo si dovranno attendere molti anni. CONSIDERATO CHE La tecnologia mRNA può alterare in modo più o meno accentuato il genoma “Modifica simultanea del gene mediante iniezione di mRNA che codificano nucleasi effettori simili ad attivatori di trascrizione in zigoti di topo”. ( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC3993595/) “Sviluppo di vaccini COVID-19 utilizzando la tecnologia della terapia genica”. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33772572/) Un nuovo studio svedese (peer reviewed) pubblicato il 25/02/2022 afferma che l'mRNA di Pfizer si integra davvero nel nostro DNA Per oltre un anno, ci è stato detto che i vaccini mRNA, inclusi Pfizer e Moderna, non si integrano con il DNA delle cellule umane. Tuttavia, lo studio svedese pubblicato su Current Issues of Molecular Biology afferma il contrario. Studi di laboratorio svedesi mostrano che l'mRNA dei "vaccini" si integra nel DNA cellulare umano. Ciò significa che un'iniezione del vaccino Pfizer, anche una sola volta, può cambiare in modo permanente il DNA delle cellule colpite. Questo dimostra ulteriormente quante incognite ci siano, quanto ancora ci sia da studiare su questi farmaci e quanto pericoloso possa essere continuare a distribuirli. https://www.mdpi.com/1467-3045/44/3/73/htm Uno studio Preprint dal titolo "Decoding COVID-19 mRNA Vaccine Immunometabolism in Central Nervous System: human brain normal glial and glioma cells by Raman imaging" del 02/03/2022 Dell' Institute of Applied Radiation Chemistry, Laboratory of Laser 6 Molecular Spectroscopy, Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź, Poland Mostra una interazione tra I vaccini mRNA e le cellule cerebrali: "Le alterazioni osservate nei profili biochimici all'incubazione con mRNA di COVID-19 negli organelli specifici delle cellule gliali sono simili a quelli che osserviamo per il cancro al cervello rispetto al grado di aggressività." https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.03.02.482639v1.full.pdf Il dottor Giovanni Frajese nella puntata del 12 gennaio 2022 di “non è l’Arena” su "la7", davanti al Professor Pregliasco che non ha di fatto obiettato, ha affermato: “Leggo la nota dell’Ema e dell’Aifa secondo la quale le componenti del vaccino non presentano alcun potenziale genotossico. Invece, stando ai dati dell’ultimo studio di genotossicità di Moderna, secondo la stessa azienda ci sarebbe una “debole” azione di genotossicità” . In genetica per genotossicità si intende la capacità di alcuni agenti chimici di danneggiare l'informazione genetica all'interno di una cellula causando mutazioni ed inducendo modificazioni all'interno della sequenza nucleotidica o della struttura a doppia elica del DNA. Nel medio e lungo periodo questa potrebbe comportare la formazione di cancri, malattie autoimmuni ed altre patologie. Un articolo pubblicato su Nature il 26 ottobre 2021 riportava che "Indagini approfondite hanno rivelato consistenti alterazioni fisiopatologiche dopo la vaccinazione con i vaccini COVID-19 (www.nature.com/articles/s41421-021-00329-3 CONSIDERATO CHE I produttori di questi farmaci sono aziende private che rispondono prima di tutto alla logica del profitto e dei loro azionisti I produttori di questi farmaci sono stati condannati molteplici volte per frode, falso, corruzione (Pfizer - https://violationtracker.goodjobsfirst.org/parent/pfizer Johnson and Johnson https://violationtracker.goodjobsfirst.org/parent/johnson-and-johnson Astrazeneca https://violationtracker.goodjobsfirst.org/parent/astrazeneca Moderna, commercialmente, è nata proprio in contemporanea alla Pandemia di Sars-Cov-2. Il suo unico prodotto commercializzato (ad oggi) è il “vaccino” Covid. L’obbligo a un trattamento sanitario è incompatibile con l'obbligo di firmare un consenso informato che invece deve essere libero e volontario (L.219/2017 ) Art. 1: “ Il paziente ha il diritto di rifiutare in tutto o in parte i trattamenti e di revocare il consenso prestato…” I contratti stipulati dal governo con i produttori di tali vaccini, pur utilizzando denaro pubblico, sono stati secretati e solo grazie ad un intervento di Report (RAI) sono stati parzialmente recuperati (Pfizer BioNtech e Moderna). I Contratti, comunque “confermano anche che, in caso di danni da effetti collaterali, gli indennizzi ricadranno quasi esclusivamente sugli Stati. Il testo ribadisce che l’utilizzo “avviene in periodo di condizioni epidemiche e l’amministrazione dei prodotti sarà condotta sotto la sola responsabilità degli Stati membri”. Le case farmaceutiche rispondono soltanto in caso di dolo o di dimostrata violazione delle Good manufacturing practice (le buone pratiche di produzione che tutte le aziende sono tenute a rispettare). I brevetti, invece, restano in mano ai privati, nonostante la manleva e i finanziamenti pubblici. Come già visto nel caso di Astrazeneca, gli accordi sembrano tutelare i big pharma anche su eventuali ritardi nelle consegne, circostanza che si è verificata. In particolare nel contratto di Pfizer è stata inserita una clausola per cui, se l’autorizzazione Ema arriva entro il 15 agosto 2021 (come è successo) ma la produzione dell’azienda risulta insufficiente per soddisfare gli ordini previsti, quest’ultima si impegna semplicemente a rivedere il programma di consegna in base a non meglio precisati “equi e giusti principi”. (Dal sito Rai - https://www.rai.it/programmi/report/news/2021/04/Esclusiva-Report-ecco-i-contratti-segreti-di-Pfizer-e-Modena-per-i-vaccini-anti-Covid-b4edb1a2-3e84-48a4-b1eb-d02a1f7e2b4b.html ) I termini di approvazione di tali vaccini non sono stati ancora resi pubblici né da FDA né da EMA La Scienza non è senso unico , senza contraddittorio e soprattutto non è assoluta (specie se questo assolutismo premia multinazionali private miliardarie e pluri condannate per svariati crimini atti proprio ad aumentare il loro fatturato ) . In particolar modo quando si parla di trattamenti sanitari. La scienza è in continuo aggiornamento in base alle nuove conoscenze acquisite. Il fatto che il governo si rifiuti di dar voce a medici e scienziati che dubitavano e che, basandosi su dati, dubitano dell’efficacia e della sicurezza degli attuali “vaccini” covid e il cui pensiero e i cui studi sono volti a tutelare la salute della popolazione ma, al contempo, minacciano gli interessi di multinazionali private già pluri condannate, è, quantomeno, inconsueto e sembra divergere dal suo (del Governo) scopo primario ossia, la difesa dei diritti dei cittadini italiani. Un Articolo del British Medical Journal BMJ del 19 gennaio 2022 riporta ( https://www.bmj.com/content/376/bmj.o102): In riferimento alla mancanza di trasparenza da parte degli organi che dovrebbero essere preposti al controllo che: “La sperimentazione fondamentale del vaccino covid di Pfizer è stata finanziata dall'azienda e progettata, condotta, analizzata e scritta dai dipendenti Pfizer. La società e le organizzazioni di ricerca a contratto che hanno condotto la sperimentazione detengono tutti i dati” (...)”Le autorità di regolamentazione e gli organismi di sanità pubblica potrebbero rilasciare dettagli, ad esempio perché le sperimentazioni sui vaccini non sono state progettate per testare l'efficacia contro l'infezione e la diffusione di SARS-CoV-2” (...) “Le grandi aziende farmaceutiche sono l'industria meno affidabile.” La FDA si è opposta in tutti i modi alla pubblicazione dei dati relativi all’approvazione dei vaccini (autorizzati dopo soli 108 giorni) tanto che dopo una battaglia legale il Giudice del Texas ha obbligato FDA a pubblicare tutti i dati entro l’autunno 2022. Vale a dire dopo ben 21 mesi di vaccinazione di massa e i cui dati sulla sicurezza ed efficacia dei farmaci sono stati forniti esclusivamente dagli stessi produttori! Questi dati sarebbero dovuti essere pubblicati prima ancora della campagna vaccinale proprio per farli analizzare da enti e scienziati indipendenti. ( https://phmpt.org/wp-content/uploads/2022/02/056-ORDER-GRANTING-IN-PART-THE-MOTION-TO-MODIFY-THE-PRODUCTION-SCHEDULE-AND-ADDOPTS-THE-JOINT-STATUS-REPORT-MODIFIED-AGREED-PRODUCTION-SCHEDULE.pdf ) La Direttrice del CDC Americano, Rochelle P. Walensky, in data 2 e 3 marzo 2022 presso la Washington University School of Medicine, ha affermato: “ Posso dirvi dove mi trovavo quando è arrivato il feed della CNN sull’efficacia del 95% del vaccino. Molti di noi volevano essere fiduciosi. Molti di noi volevano dire: "Ok, questa è la nostra via d’uscita. Ora abbiamo finito". Quindi penso che forse abbiamo avuto troppa poca cautela e troppo ottimismo … Nessuno ha detto che l’effetto sarebbe calato, "Questo vaccino funzionerà. Oh, beh, forse svanirà. Nessuno ha detto: "Beh, e se con la prossima variante non funzionasse- se non è così potente contro la prossima variante?"“ ( I can tell you where I was when the CNN feed came that it was 95% effective on the vaccine. So many of us wanted to be hopeful. So many of us wanted to say, “Okay, this is our ticket out. Right? Now we’re done.” So I think we had perhaps too little caution and too much optimism for some good things that came our way. Nobody said ‘waning’: “This vaccine is going to work. Oh, well, maybe it’ll wear off.” Nobody said, “Well, what if the next variant doesn’t — it’s not as potent against the next variant?”) Sembrerebbe che, visto che le case farmaceutiche stavano facendo di tutto per nascondere i dati, la direttrice di CDC basava le sue conoscenze e il proprio “ottimismo” sui farmaci, non sulle evidenze scientifiche ma sulle notizie riportate dal mainstream Fonti: Washington University School of Medicine ( https://medicine.wustl.edu/news/podcast-success-stories-and-challenges-from-the-covid-19-pandemic/ ) Byoblu: https://www.byoblu.com/2022/03/08/pfizer-trial-clinici-invalidi-documenti-nascosti/?fbclid=IwAR3rErlO0wsOwKWml7XlbrtMjJ6hHF8I6_7kLEhQNGEEFssu0GnZVaHwnmY La Direttrice del CDC Americano, Rochelle P. Walensky ha anche affermato: “Penso che il pubblico consideri la scienza infallibile. La scienza è bianco e nero. La scienza è immediata e otteniamo la risposta, quindi prendiamo la decisione in base alla risposta". E la verità è che la scienza è grigia. E la scienza non è sempre immediata, e a volte ci vogliono mesi e anni per trovare effettivamente la risposta, ma devi prendere decisioni in una pandemia prima di avere quella risposta.” Sembrerebbe dunque che l’obbligo di utilizzare farmaci sperimentali i cui possibili effetti collaterali sul lungo periodo si conosceranno solo trascorso quel periodo sia stato quantomeno precipitoso, specie per la gente sana, senza patologie e, di fatto, non a rischio di gravi complicanze. CONSIDERATO CHE Con la Risoluzione 2361 della Consiglio d’Europa (Assemblea Parlamentare) del gennaio 2021, - si sanciva che “al fine di garantire un elevato livello di adesione, si invitano gli Stati a una corretta campagna di informazione, soprattutto relativa alla non obbligatorietà del vaccino, alla sua sicurezza e ai possibili effetti indesiderati, in modo da assicurare una scelta consapevole e libera, senza alcuna forma di discriminazione o svantaggio per coloro che decideranno di non sottoporsi al vaccino, sottolineando che eventuali certificazioni vaccinali dovrebbero avere solo lo scopo di monitoraggio”. La Sentenza 107 del 2012 (Corte Costituzionale) dice «la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost. se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale». Ma se «il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività» − si soggiunse − esige che, «in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico», tuttavia esso «non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri» La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di vaccinazioni obbligatorie è salda nell’affermare che l’art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute della singola persona (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto delle altre persone e con l’interesse della collettività. In particolare, la Corte ha precisato che – ferma la necessità che l’obbligo vaccinale sia imposto con legge – la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost. alle seguenti condizioni: (i) se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; (ii) se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”; (iii) e se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990). In particolare, come affermato dalla sentenza 22 giugno 1990, n. 307, la costituzionalità degli interventi normativi che dispongano l’obbligatorietà di determinati trattamenti sanitari (nel caso di specie si trattava del vaccino antipolio) risulta subordinata al rispetto dei seguenti requisiti: <il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale. ……. un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili. Con riferimento, invece, all’ipotesi di ulteriore danno alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - (…) – il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria. Tale rilievo esige che in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo comporti un rischio specifico, ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri>. E qualora il rischio si avveri, in favore del soggetto passivo del trattamento deve essere <assicurato, a carico della collettività, e per essa dello Stato che dispone il trattamento obbligatorio, il rimedio di un equo ristoro del danno patito>. Inoltre, le concrete forme di attuazione della legge impositiva di un trattamento sanitario o di esecuzione materiale del detto trattamento devono essere <accompagnate dalle cautele o condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l’arte prescrivono in relazione alla sua natura. E fra queste va ricompresa la comunicazione alla persona che vi è assoggettata, o alle persone che sono tenute a prendere decisioni per essa e/o ad assisterla, di adeguate notizie circa i rischi di lesione (.), nonché delle particolari precauzioni, che, sempre allo stato delle conoscenze scientifiche, siano rispettivamente verificabili e adottabili>. Secondo l’interpretazione della Corte Costituzionale (sentenza 308/1990), che recita: “...il giudice a quo, considerato che non sembravano ricorrere estremi di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., ha prospettato il possibile contrasto della denunciata carenza di previsione di rimedi come quelli suindicati per l'evenienza di lesioni derivanti da un trattamento sanitario obbligatorio, da parte della norma che lo introduce, con il principio, espresso nell'art. 32 della Costituzione, della piena tutela dell'integrità fisica dell'individuo in cui la Corte Costituzionale ”... “dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un'equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo.” - Da sottolineare il fatto che quantificare una “indennità equa” per la morte o per una menomazione definitiva (di un figlio o di un caro in generale), è estremamente complesso e non credo possa esserci una somma tale da poterle compensare! Tale sentenza fa leva sul fatto che " l'art. 32 della Costituzione tutela la salute non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto primario ed assoluto del singolo (Corte cost. n. 88/1979)" - Pertanto obbligare singoli individui, col rischio concreto di pregiudicare l'integrità fisica, ad usare terapie sperimentali che di fatto non immunizzano, non prevengono l’infezione e causano effetti collaterali anche gravi e letali (che eccedono di oltre 700 volte, come evidenziato i dati VAERS nei paragrafi precedenti, gli effetti collaterali degli altri vaccini ) per “salvaguardare” la collettività e, oltretutto, costringerli a firmare un “consenso informato volontario”, sarebbe a mio avviso, sia scientificamente, sia eticamente, sia giuridicamente inconsistente ed illegittimo. Fermo restando che, come si evince dai paragrafi precedenti, non è oggettivamente dimostrabile che questi vaccini stiano tutelando la salute della collettività. (Si ricorda che tali “vaccini” sono ancora solo autorizzati da EMA e la consegna dei risultati e quindi la teorica fine della sperimentazione avverrà tra maggio e luglio 2024 e, comunque, ci vorranno molti anni per determinare gli effetti collaterali nel lungo periodo - “Il Ceo di Moderna: “Servono almeno 10 anni per vedere gli effetti avversi” Il Fatto Quotidiano del 16 dicembre 2021) Oltretutto la pandemia di Cov-Sars-2 e le sue varianti colpirebbero gravemente soltanto una percentuale estremamente bassa di popolazione e quindi non la “collettività” intesa come maggioranza . Pertanto, non potendo l’ordinamento giuridico favorire una “minoranza” piuttosto che un’altra, la minoranza che potrebbe essere colpita più gravemente dal virus deve essere tutelata tanto quanto la minoranza che decide di non sottoporsi a questi farmaci sperimentali che hanno, lo dicono i dati, un continuo bisogno di aggiornamenti una bassa efficacia dimostrata e una incapacità di fermare l’infezione ma, in compenso, possono causare (e lo dicono i dati) effetti collaterali anche estremamente gravi e letali. SI FA RIFERIMENTO ANCHE A Sentenza n. 1842/2021, emessa in data 8 novembre 2021, riguardante l’illegittimità dello “stato d’emergenza” e la violazione dei Diritti Costituzionali, depositata oggi, 17 febbraio 2022, dal Giudice Monocratico del Tribunale Penale di Pisa Lina Manuali che, tra le tante cose ha: 1) evidenziato che l'Ordinamento Costituzionale Italiano non contempla ne' lo stato di eccezione, ne' lo stato di emergenza, che è una declinazione dell'eccezione, al di fuori dello stato di guerra, previsto all'art. 78 della Cost. 2) la Costituzione italiana non prevede alcun articolo che disciplini lo stato d'emergenza/d'eccezione, volta a ricomprendere tutte quelle situazioni diverse (purché interne) che non si riferiscano al vero e proprio "stato di guerra" previsto ex art. 78 Cost. (inerente conflitti bellici esterni) 3) Ia situazione attuale causata dal Covid 19 non è nemmeno giuridicamente assimilabile allo "stato di guerra", per cui non è possibile far ricorso all'applicazione analogica dell'art. 78 Cost.: del resto, l'assenza di uno specifico diritto speciale per lo stato di emergenza è frutto di una consapevole scelta dei padri costituenti; infatti, Ia proposta di introdurre Ia previsione della stato di emergenza per ipotesi diverse da eventi bellici (come ad esempio per motivi di ordine pubblico durante lo stato di assedio) non venne accolta, onde evitare che attraverso la dichiarazione della stato di emergenza si potessero comprimere diritti fondamentali con conseguente alterazione della stesso assetto dei poteri. 4) qualora l'esercizio di un diritto comporti, in caso di necessità ed urgenza, Ia limitazione di altri, ciò deve avvenire nel rispetto dei principi della legalità, riserva di Iegge (assoluta o relativa), necessità, proporzionalità, bilanciamento e temporaneità, in quanto, altrimenti, si determinerebbe l'insorgere del cd. "diritto tiranno" (avanti al quale tutti gli altri diritti dovrebbero soccombere), con conseguente non solo violazione della Costituzione, ma addirittura superamento del perimetro delineate dalla carta costituzionale (non una incostituzionalità ma una "a-costituzionalità", Cfr. F.Giulimondi, "Ia Costituzione ai tempi del coronavirus (sottacendo sulla "costituzione sospesa")", in Foroeuropa, 2020, n. 2). Per tutto il resto si rimanda alla Sentenza n. 1842/2021, emessa in data 8 novembre 2021, riguardante l’illegittimità dello “stato d’emergenza” e la violazione dei Diritti Costituzionali, depositata oggi, 17 febbraio 2022, dal Giudice Monocratico del Tribunale Penale di Pisa Lina Manuali Dichiarazione Universale sul Genoma Umano e sui Diritti Umani Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights Adopted by the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization at its twenty-ninth session on 11 November 1997; endorsed by General Assembly resolution 53/152 of 9 December 1998 Articolo 4 Il genoma umano nel suo stato naturale non deve dar luogo a guadagni finanziari. (Nella maggior parte dei paesi si ritiene che il DNA, quando viene rimosso da una persona, non sia considerato nella sua forma naturale, quindi viene utilizzato per ottenere benefici finanziari. Ad esempio, negli Stati Uniti, le innovazioni sono incoraggiate consentendo il brevetto dei geni. Sebbene l'utilizzo dei genomi per ottenere profitti sia contrario alla Dichiarazione universale dei diritti umani, molte aziende tendono a utilizzarlo per ottenere profitti. Ma molte persone sono contrarie ai brevetti sui geni per vari motivi, inclusa la loro forte convinzione secondo cui le sequenze di geni umani non dovrebbero mai essere brevettate. Si ritiene inoltre che il genoma umano sia una parte intrinseca di ogni persona). Articolo 5 (a) La ricerca, il trattamento o la diagnosi che interessano il genoma di un individuo devono essere intrapresi solo dopo una valutazione rigorosa e preventiva dei potenziali rischi e benefici ad essi relativi e in conformità con qualsiasi altro requisito del diritto nazionale. (b) In ogni caso, deve essere ottenuto il consenso preventivo, libero e informato dell'interessato. Se quest'ultimo non è in grado di prestare il consenso, il consenso o l'autorizzazione devono essere ottenuti secondo le modalità previste dalla legge, guidate dal migliore interesse della persona. (c) Deve essere rispettato il diritto di ogni individuo di decidere se essere informato o meno dei risultati dell'esame genetico e delle conseguenze che ne derivano. (d) In caso di ricerca, i protocolli devono, inoltre, essere sottoposti a revisione preventiva in conformità con gli standard o le linee guida di ricerca nazionali e internazionali pertinenti. Articolo 10 Nessuna ricerca o applicazione di ricerca sul genoma umano, in particolare nei campi della biologia, della genetica e della medicina, dovrebbe prevalere sul rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della dignità umana degli individui o, se del caso, dei gruppi di persone. Articolo 12 (a) I benefici dei progressi della biologia, della genetica e della medicina, riguardanti il genoma umano, devono essere messi a disposizione di tutti, nel rispetto della dignità e dei diritti umani di ogni individuo. Articolo 14 Gli Stati dovrebbero adottare misure appropriate per favorire le condizioni intellettuali e materiali favorevoli alla libertà nella conduzione della ricerca sul genoma umano e per considerare le implicazioni etiche, legali, sociali ed economiche di tale ricerca, sulla base dei principi enunciati in questo Dichiarazione (Considerato che la "Ricerca" è in mano ad aziende private e l'approvazione dei farmaci in mano ad enti finanziati dalla stessa farmaceutica...qualcosa stride molto!...Parliamo di "libertà di fare profitto e non di offrire benefici per l'umanità) Quanto affermato dal COSTITUZIONALISTA VINCENZO BALDINI: “Stiamo assistendo ad “una trasformazione dei diritti fondamentali di Libertà in una sorta di privilegi autorizzati dal potere mentre lo Stato di Diritto appare sempre più indebolito anche nelle prerogative di Indipendenza dei Giudici. In questo nuovo ordine, il governo, ma direi più generalmente, i poteri pubblici dello Stato, controllano ogni aspetto della vita sociale e programmano persino l’esercizio della libertà sottoposta a misure di autorizzazione” (Pubblicato su Informazione Cattolica del 19 dicembre 2021 . https://www.informazionecattolica.it/2021/12/19/esclusivo-il-costituzionalista-baldini-siamo-in-un-regime-normativo-al-di-fuori-della-costituzione/ ) Ritenendo che, oltretutto, sussistano anche i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Trattato di OVIEDO- 04/04/1997 entrato in vigore 01/12/1999 che consacra il principio che la persona interessata deve dare il suo consenso prima di ogni intervento, salvo le situazioni di urgenza, e che egli può in ogni momento ritirare il suo consenso CODICE di NORIMBERGA "Esperimenti medici consentiti". Processi ai criminali di guerra davanti ai tribunali militari di Norimberga in base alla legge n. 10 del Consiglio di controllo. Norimberga ottobre 1946 - aprile 1949, Washington. U.S. Government Printing Office (n.d.), vol. 2., pp. 181-182. Il Codice traccia una linea di divisione tra sperimentazione lecita e tortura, e su sperimentazioni non regolate, prive di fondamenti etici. Consiste di 10 punti: Il consenso volontario è assolutamente essenziale. Ciò significa che la persona interessata debba avere capacità legale di esprimere il consenso; che essa sia nella condizione di poter esercitare un libero potere decisionale senza che si intervenga con la forza, con la frode, con l'inganno, con minacce o esagerando con qualsiasi forma di vincolo o coercizione; che essa abbia sufficiente conoscenza e comprensione degli elementi coinvolti nello studio, tali da permettere una decisione consapevole e ragionata. Questo ultimo elemento fa si che prima che il soggetto decida affermativamente sia informato circa la natura, la durata, lo scopo della sperimentazione, nonché dei metodi con cui verrà condotta, qualsiasi disagio o pericolo potenziale ed i possibili effetti sulla salute che potrebbero derivare dal partecipare alla sperimentazione. Il dovere e la responsabilità di accertare la bontà del consenso rimane in capo alla persona che avvia o dirige la sperimentazione. Questo è un dovere personale ed una responsabilità che non possono essere delegate impunemente. L'esperimento dovrà essere tale da fornire risultati utili al bene della società; la natura dell'esperimento non dovrà essere né casuale, né senza scopo. Ci dovrà essere una pianificazione dell'esperimento sulla base degli esperimenti in fase preclinica in vivo, e sulla base della conoscenza approfondita della malattia L'esperimento dovrà essere condotto in modo tale da evitare ogni sofferenza o lesione fisica o mentale che non sia necessaria. Non si deve eseguire la sperimentazione se a priori si è a conoscenza che tale sperimentazione possa causare danni o morte. Il grado di rischio da correre non dovrà oltrepassare quello dei vantaggi, determinati dalla rilevanza umanitaria del problema che l'esperimento dovrebbe risolvere. Si dovrà fare una preparazione tale da evitare che il soggetto abbia lesioni, danni o morte. L'esperimento potrà essere condotto solo da persone scientificamente adeguate e qualificate, con il più alto grado di attenzione verso la sperimentazione e l'essere umano. Nel corso dell'esperimento il soggetto umano dovrà avere la libera facoltà di porre fine ad esso se ha raggiunto uno stato fisico o mentale per cui gli sembra impossibile continuare. Durante l'esperimento lo scienziato responsabile deve essere pronto a interrompere in qualunque momento se indotto a credere che la continuazione dell'esperimento comporterebbe probabilmente lesioni, invalidità o morte per il soggetto umano CONSIDERATO ART. 32 della Costituzione "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana." E quanto affermato dal dott. Paolo Bellavite il 4 gennaio 2022 in una conferenza di 2 giorni del Comitato Medico Scientifico (presso il quale era stato invitato al confronto anche il CTS, comitato tecnico scientifico che, però, ha declinato l’invito) Secondo quanto esposto dal prof. Paolo Bellavite a Roma in data 04/01/2022 L'Introduzione del “vaccino” anti covid non è in grado di tutelare la salute della collettività in quanto a) i “vaccini” anti Covid hanno efficienza breve (pochi mesi e decrescente con le varianti da loro stessi favorite) non impediscono l’infezione e la circolazione del virus e non generano l’effetto gregge. Tale inefficienza (inattesa al momento dell’autorizzazione condizionata) fa mancare quel beneficio fondamentale per la collettività b) è molto probabile che il “passaporto verde” di 9 mesi abbia favorito le infezioni generando false sicurezze ed è molto probabile che quello di 6 mesi faccia lo stesso in presenza di una variante insensibile al “vaccino” c) laddove i D.L. sul “passaporto vaccinale verde” affermano che l’obbligo serve a “per la prevenzione dell’infezione da SARS-Co-2” fanno riferimento ad un dato scientifico sbagliato quindi non rispettano l’articolo 32 della Costituzione. d) non si prevede che il trattamento obbligatorio non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo per quelle sole conseguenze che appaiono normali e, pertanto, tollerabili. e) la quantità di eventi avversi gravi e decessi causati dai “vaccini” anti COVID-19 è incerta per l’inefficienza dei sistemi di farmacovigilanza passiva e per applicazioni improprie dell’algoritmo OMS per la valutazione della “correlazione”. Comunque il rischio accertato è incomparabilmente superiore a quello dei vaccini finora conosciuti. f) trattamenti sanitari che causano effetti avversi così gravi devono essere valutati individualmente e non possono essere applicati senza il consenso dell’interessato o con un consenso estorto col ricatto, pena la violazione dell’articolo 32 della Costituzione laddove recita che: “ la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” POICHE’ l’obbligo vaccinale, come mostrano tutti dati precedentemente elencati , si basa su una decisione politica e il falso assunto di prevenzione dell’infezione non supportato da alcuno studio scientifico certificato e, oltretutto, visto che i soggetti vaccinati si contagiano e contagiano, è palese che questi farmaci chiamati “vaccini” non sono in grado di fermare la circolazione del virus e, dunque, l’epidemia; ; migliaia di scienziati e studi evidenziano la inefficacia e persino la pericolosità di queste “terapie” sperimentali chiamate vaccini non esistono 2 scienze ma ne esiste una sola, ossia quella del contraddittorio e le verità assolute non le appartengono. Per tale ragione è chiaro che la decisione dell’obbligo vaccinale sia solo politica e non sia basata sulla scienza dei dati (visto che, oltretutto, ogni paese fa a suo modo) che mano a mano emergono e obbligare un soggetto che si opponga ad una terapia medica sperimentale, oltretutto in nome di una scelta politica, violerebbe tutti i principi costituzionali e i trattati menzionati prima questi “vaccini”, sperimentali, hanno causato, in un solo anno, centinaia di volte più effetti collaterali di quanti ne abbiano causati tutti gli altri vaccini in commercio negli ultimi 31 anni di osservazione e non sappiamo cosa cagioneranno nel medio e lungo periodo; tutti gli altri paesi europei, ultima l’Austria, hanno abbandonato l’idea di vaccinazione obbligatoria . Oggi l’Italia è l’unico paese in Europa e nel mondo in cui sia previsto l’obbligo di tale terapia sperimentale e assolutamente inefficace per la prevenzione dell'infezione, per chi ha più di 50 anni di età. questo obbligo vaccinale dà luogo ad un paradosso giuridico, ossia, di fatto, obbligare (pena la sospensione dal lavoro e in generale la impossibilità di potersi mantenere nonché il divieto di fruizione di gran parte degli esercizi commerciali e uffici pubblici) a firmare un consenso informato volontario. Un consenso “informato” “volontario” di fatto coatto, basato su dati estremamente parziali (gran parte dei quali forniti dagli stessi produttori dei farmaci) e la cui firma, da parte mia, suggellerebbe, dunque, una dichiarazione falsa. Per questi ultimi e tutti gli ulteriori motivi precedentemente elencati , il ricorrente CHIEDE che il Giudice di Pace voglia annullare il provvedimento impugnato. Ad ogni effetto di legge si dichiara che il presente procedimento è esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell’art. 23, comma 10, L. 689/81. CHIEDE inoltre, che il Sig. Giudice di Pace voglia sospendere l’esecuzione del provvedimento impugnato, in subordine il pagamento minimo della sanzione. In caso di accoglimento del ricorso, chiede inoltre, di ottenere il rimborso delle spese sostenute in fase di inoltro dell’opposizione. Allego una parte di quanto affermato dal prof. Premio Nobel Luc Montagnier in data 15 gennaio 2022 nel comizio pubblico tenuto a Milano da Gianluigi Paragone I NON VACCINATI SALVERANNO L'UMANITÀ. "Ci sono delle immagini, straordinarie anche per me, di piccoli batteri anche a livello intestinale, che sono pieni di virus. E questo è un combattimento tra i batteri e il virus, che vanno sconfitti anche con l’alimentazione corretta e l’igiene. Non è solo il vaccino a curare, ma è la combinazione di cure che eliminerà questa malattia. C’è stato un’enorme errore strategico, è stato sintetizzato qualcosa e isolato, un enorme errore di strategia. Contrariamente a quanto era stato detto all’inizio, questi vaccini non proteggono assolutamente, e questo sta venendo fuori piano piano. Questo è riconosciuto a livello scientifico da tutti oggi. Non sono soltanto gli esperimenti scientifici a dirlo, ma anche tutti i malati sui quali sono stati analizzati gli effetti a provarlo. Invece, di proteggere com’era stato detto, possono addirittura favorire altre infezioni. La proteina che è stata utilizzata nei vaccini per questo virus è in realtà tossica, è un veleno. I vaccini non nascono per uccidere ma per proteggere e ci sono stati tanti morti, anche giovani sportivi che hanno avuto problemi importanti, per colpa di questo vaccino. È un crimine assoluto dare oggi questi vaccini a dei bambini. Può causare anche malattie nervose al cervello, molto gravi. A causa di effetti a lungo termine di questo vaccino, ci sono tantissime persone che stanno morendo. Patologie neurologiche possono verificarsi anche a partire dalla prima dose, e non solo dalla seconda. Ancora oggi, nessuno può prevedere quante di queste persone che sono state vaccinate ora, avranno in futuro dei problemi neurologici importanti. Chiedo a tutti i miei colleghi di fermare assolutamente la vaccinazione con questo tipo di vaccino. I medici oggi sono perfettamente informati di quello che sto dicendo, e dunque dovrebbero intervenire subito perché ne va di mezzo il futuro dell’umanità. Tanti paesi si sono dimenticati delle cure, non esiste soltanto il vaccino, esistono dei farmaci che non sono stati utilizzati e che funzionano benissimo, come gli antibiotici. Dipende da voi, soprattutto dai non vaccinati che un domani potranno salvare l’umanità. Solo i non vaccinati, potranno salvare i vaccinati. Vaccinati che dovranno, in ogni caso, interpellare i centri medici per essere salvati. Bisogna evitare di ascoltare e di dare voce a chi non ha titolo di poterlo fare e lasciare parlare la scienza. Ripeto: sono i non vaccinati che potranno salvare l’umanità. All’inizio le grandi multinazionali farmaceutiche erano molto interessate ai vaccini per una questione economica. Questo adesso li ha sorpassati e dobbiamo tornare al rispetto della verità scientifica. Bisogna seguire attentamente l’evolversi della situazione clinica, soprattutto dei vaccinati con 1, 2 o 3 dosi, perché ci sono studi scientifici che riguardano proprio gravi patologie al cervello. E bisogna sopprimere quella nebbia che si è abbattuta sulle notizie scientifiche. È importante che la medicina e la verità scientifica appaiano precise nei media e nel mainstream. Soprattutto per le persone che hanno altre patologie, come il cancro ad esempio, è molto importante che non vengano vaccinate, perché c’è un alluminio che entra nelle cellule ed è super cancerogeno ancora di più e quindi invece di curare i malati li fanno morire ancora prima. La ricerca continua, e anche io con tutta la mia équipe continuo a fare ricerche su questo virus. La ricerca non si ferma, non siamo ancora arrivati al dunque. L’uomo vincerà se si concentra sulla legge della natura e solo su quella. Ogni cittadino è libero e deve seguire anche le idee politiche, approfittate delle prossime elezioni per esprimere il vostro parere. Cosa direi a un giovane oggi? Dovete assolutamente agire, ognuno di voi, e trovare la verità nascosta dietro le menzogne. Viva la libertà”. 100€ non sono casuali (Maurizio Blondet) Multa ai non vaccinati, c’è la scappatoia: ecco come rinviare il pagamento di oltre 200 giorni (Il Paragone) 95% delle terapie intensive sono VACCINATI con 2 dosi!!! Ascoltate - CAPITE? 2 Dosi ormai sono OBSOLETE!!! E' Ufficiale. DOMENICA IN. Video un poco camuffato per evitare il blocco di Youtube! Uno Studio pubblicato in Canada il 15 novembre 2021 metteva in guardia politici e governi sui problemi che stavano causando questi "vaccini"
Lo studio ha rilevato che i vaccini COVID causano più casi di COVID per milione (+38% negli Stati Uniti) e più decessi per milione associati a COVID (+31% negli Stati Uniti). L'abstract dice: L'impatto causale statisticamente significativo e straordinariamente positivo dopo l'introduzione del vaccino sulle variabili dipendenti decessi totali e casi totali per milione dovrebbe essere altamente preoccupante per i responsabili politici. Indicano un marcato aumento sia dei casi correlati al COVID-19 che dei decessi dovuti direttamente a un dispiegamento di vaccini che era stato originariamente venduto al pubblico come "la chiave per riconquistare le nostre libertà". L'effetto dei vaccini sul totale dei casi per milione e la sua bassa associazione positiva con il totale delle vaccinazioni per cento indica un impatto limitato dei vaccini sulla riduzione dei casi associati a COVID-19. Questi risultati dovrebbero incoraggiare i responsabili politici locali a prendere decisioni politiche basate su dati, non su narrativa, (o tangenti, aggiungerei io) e basate su condizioni locali, non su mandati globali o nazionali. Questi risultati dovrebbero anche incoraggiare i responsabili politici a iniziare a cercare altre vie d'uscita dalla pandemia oltre alle campagne di vaccinazione di massa. (FONTE) (PDF) Il sospetto che la proteina spike formata nell’organismo a seguito della “vaccinazione” contro il Covid-19 possa essere responsabile delle infiammazioni e lesioni dei vasi osservate patologicamente è stata ora confermata immunoistologicamente per la prima volta. I patologi Prof. Dr. Arne Burkhardt e Prof. Dr. Walter Lang e il loro team sono riusciti a rilevare in modo affidabile la proteina spike del vaccino nei vasi di una persona morta 4 mesi dopo la “vaccinazione” e che aveva lesioni vascolari e anche vaccino- miocardite indotta. Il rilevamento ha avuto successo utilizzando un anticorpo specifico per la proteina spike mediante immunoistochimica convenzionale sulle sezioni di tessuto. Il metodo di rilevamento descritto può essere applicato a tutti i danni d’organo e cellulari in cui si riscontrano cospicui reperti patologici dopo la “vaccinazione” contro il Covid-19. Da ciò segue: Per motivi etici, legali e scientifici, tutti gli esami istopatologici in relazione al danno dovuto alla “vaccinazione” contro il Covid-19 devono essere accompagnati con questo metodo con effetto immediato. (Eventiavversinews) ( https://pathologie-konferenz.de/en/ ) |
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